Da Comunione a Separazione dei Beni (e Viceversa): Procedura e Costi dal Notaio

Aggiornato il A cura di Redazione NotaiOnline

Il regime patrimoniale della famiglia nel diritto italiano

Il regime patrimoniale della famiglia disciplina la titolarità dei beni acquistati durante il matrimonio. La riforma del diritto di famiglia del 1975 (L. 151/1975) ha introdotto la comunione legale dei beni come regime patrimoniale di default per le coppie che contraggono matrimonio senza dichiarare una diversa volontà.

L'art. 159 del Codice Civile stabilisce che il regime patrimoniale legale della famiglia, in mancanza di diversa convenzione, è costituito dalla comunione dei beni. I coniugi possono tuttavia scegliere un regime diverso — la separazione dei beni — mediante dichiarazione resa nell'atto di celebrazione del matrimonio oppure mediante una convenzione matrimoniale stipulata successivamente.

Un aspetto meno conosciuto è che la scelta del regime patrimoniale non è definitiva: l'art. 163 c.c. consente ai coniugi di modificare il regime patrimoniale in qualsiasi momento durante il matrimonio, attraverso la stipula di una nuova convenzione matrimoniale.

Comunione e separazione: differenze sostanziali

Comunione legale dei beni

Nella comunione legale (artt. 177-197 c.c.) cadono in comunione:

  • gli acquisti compiuti dai coniugi, insieme o separatamente, durante il matrimonio (escluse le donazioni e le successioni, salvo diversa disposizione);
  • le aziende gestite da entrambi i coniugi e costituite dopo il matrimonio;
  • gli utili e gli incrementi dell'azienda individuale appartenente a un coniuge prima del matrimonio.

Restano beni personali (art. 179 c.c.): i beni di cui ciascun coniuge era titolare prima del matrimonio, i beni ricevuti per donazione o successione, i beni di uso strettamente personale, quelli necessari all'esercizio della professione e i beni acquistati con il corrispettivo della cessione di beni personali.

Separazione dei beni

Nella separazione dei beni (artt. 215-219 c.c.), ciascun coniuge conserva la titolarità esclusiva dei beni acquistati durante il matrimonio. Il regime di separazione non esclude la possibilità di acquisti congiunti, che danno luogo a una comunione ordinaria (non legale) pro quota.

La procedura di cambio del regime patrimoniale

Convenzione matrimoniale dal notaio

Il cambio del regime patrimoniale avviene mediante una convenzione matrimoniale stipulata per atto pubblico notarile, alla presenza di due testimoni (art. 162 c.c.). La legge richiede il consenso di entrambi i coniugi: il cambio non può essere disposto unilateralmente.

L'art. 162, comma 4, c.c. dispone che le convenzioni matrimoniali non possono essere opposte ai terzi se non vi è stata annotazione del relativo atto a margine dell'atto di matrimonio. Il notaio è tenuto a richiedere l'annotazione d'ufficio, ma è essenziale che questa venga effettivamente eseguita dall'ufficiale di stato civile del Comune dove è stato celebrato il matrimonio.

Le fasi operative

1. Consulenza notarile preliminare. Il notaio verifica la situazione patrimoniale dei coniugi e illustra le conseguenze giuridiche e fiscali del cambio di regime. Questa fase è fondamentale, poiché il passaggio dalla comunione alla separazione comporta lo scioglimento della comunione legale con attribuzione dei beni comuni.

2. Stipula della convenzione. Entrambi i coniugi, alla presenza di due testimoni, sottoscrivono l'atto pubblico notarile contenente la nuova scelta del regime patrimoniale.

3. Annotazione sull'atto di matrimonio. Il notaio trasmette una copia della convenzione all'ufficiale di stato civile del Comune dove il matrimonio è stato celebrato (o trascritto, se celebrato all'estero), il quale provvede all'annotazione a margine dell'atto di matrimonio.

4. Opponibilità ai terzi. La nuova convenzione è opponibile ai terzi solo dalla data dell'annotazione. Prima di tale momento, i terzi possono fare affidamento sul regime patrimoniale risultante dai pubblici registri.

Lo scioglimento della comunione legale

Quando i coniugi passano dalla comunione alla separazione dei beni, si produce lo scioglimento della comunione legale (art. 191 c.c.). Questo comporta la necessità di regolamentare la titolarità dei beni già caduti in comunione.

Tre possibili scenari:

a) Divisione contestuale. I coniugi possono procedere, nel medesimo atto notarile, alla divisione dei beni comuni, assegnando a ciascuno beni determinati. Se la divisione comprende immobili, l'atto deve essere trascritto nei Registri Immobiliari.

b) Mantenimento della comunione ordinaria. In alternativa, i coniugi possono decidere di non procedere alla divisione, lasciando i beni in comunione ordinaria (non più legale). In questo caso, ciascun coniuge diviene titolare di una quota pari al 50% dei beni che erano in comunione.

c) Divisione differita. La divisione può essere rinviata a un momento successivo, mediante un separato atto notarile.

Effetti: il principio di irretroattività

Un aspetto cruciale: il cambio di regime patrimoniale non ha effetto retroattivo. I beni acquistati in regime di comunione legale restano comuni (salvo divisione); i beni acquistati dopo il passaggio alla separazione restano di proprietà esclusiva del coniuge acquirente. Specularmente, nel passaggio dalla separazione alla comunione, solo i beni acquistati dopo la stipula della convenzione entreranno in comunione.

I costi del cambio di regime

VoceImporto indicativo
Onorario notarile500 - 1.000 €
Imposta di registro (misura fissa)200 €
Imposta di bollo16 € per ogni 4 facciate o 100 righe
Tassa di annotazioneVariabile (circa 16 €)
Totale indicativo (senza divisione)700 - 1.300 €

Se alla convenzione si accompagna la divisione dei beni comuni, i costi aumentano in ragione delle imposte sulla divisione: imposta di registro all'1% sulla massa divisa, imposte ipotecaria e catastale di 200 € ciascuna, oltre all'onorario notarile per l'atto di divisione.

Perché cambiare regime patrimoniale

Le ragioni più frequenti che inducono i coniugi a modificare il regime patrimoniale sono di natura sia patrimoniale sia professionale.

Da comunione a separazione

Avvio di un'attività imprenditoriale. Il coniuge che intraprende un'attività d'impresa può esporre i beni della comunione al rischio dell'azione dei creditori aziendali. La separazione dei beni limita l'aggressione patrimoniale ai soli beni dell'imprenditore.

Protezione da rischi professionali. Analogamente, i professionisti esposti a responsabilità patrimoniale (medici, avvocati, amministratori di società) possono avvertire l'esigenza di separare il proprio patrimonio da quello del coniuge.

Esigenze gestorie. La comunione legale impone, per gli atti di straordinaria amministrazione, il consenso di entrambi i coniugi (art. 180 c.c.). La separazione dei beni semplifica la gestione patrimoniale individuale.

Crisi coniugale. In alcuni casi, il cambio di regime precede la separazione personale. Tuttavia, la giurisprudenza ha chiarito che la convenzione matrimoniale stipulata in prossimità della separazione può essere revocata dai creditori se pregiudica i loro diritti (azione revocatoria ex art. 2901 c.c.).

Da separazione a comunione

Superamento della fase di rischio. Cessata l'attività imprenditoriale o professionale a rischio, i coniugi possono desiderare il ritorno alla comunione per condividere il patrimonio familiare.

Equilibrio patrimoniale. Quando un coniuge ha contribuito alla vita familiare con il lavoro domestico e l'altro ha accumulato il patrimonio, il passaggio alla comunione può riequilibrare la situazione.

Il regime patrimoniale nelle unioni civili

La L. 76/2016 (Legge Cirinnà) ha esteso alle unioni civili tra persone dello stesso sesso il regime patrimoniale della comunione legale come regime di default (comma 13), con le medesime regole previste per i coniugi. Anche per le unioni civili, il cambio di regime avviene mediante convenzione notarile, con le stesse modalità e costi descritti per il matrimonio.

Regime patrimoniale e acquisto di immobili

L'impatto pratico del regime patrimoniale si manifesta con evidenza nell'acquisto di immobili.

In comunione dei beni: l'immobile acquistato da uno dei coniugi durante il matrimonio entra automaticamente in comunione al 50%, anche se nell'atto figura un solo coniuge come acquirente (salvo che si tratti di un bene personale ai sensi dell'art. 179 c.c.). Il notaio ha l'obbligo di informare il coniuge non interveniente dell'avvenuto acquisto.

In separazione dei beni: l'immobile acquistato da un coniuge resta di proprietà esclusiva dello stesso. L'altro coniuge non acquisisce alcun diritto reale sull'immobile, salvo diverso accordo.

Questa differenza ha implicazioni fiscali rilevanti: ad esempio, un coniuge in comunione che acquista un immobile è proprietario al 50%, e l'altro 50% spetta all'altro coniuge. Entrambi devono possedere i requisiti per le agevolazioni prima casa affinché l'intero acquisto possa beneficiarne.

Domande frequenti

È possibile cambiare regime patrimoniale più volte? Sì. L'art. 163 c.c. non pone limiti al numero di modifiche del regime patrimoniale. I coniugi possono passare dalla comunione alla separazione e viceversa quante volte lo ritengano opportuno, con il solo vincolo della stipula di una nuova convenzione notarile ad ogni modifica. Ogni cambio comporta i relativi costi.

Il cambio di regime può essere fatto senza il consenso di entrambi i coniugi? No. La convenzione matrimoniale richiede il consenso di entrambi i coniugi, espresso nell'atto pubblico notarile. Il cambio unilaterale del regime patrimoniale non è previsto dalla legge. In caso di disaccordo, il coniuge che desidera la separazione dei beni non ha strumenti coercitivi per imporla.

I beni acquistati prima del cambio di regime che fine fanno? Il cambio di regime non ha effetto retroattivo. I beni acquistati in comunione restano comuni (salvo divisione); i beni acquistati in separazione restano individuali. Solo gli acquisti successivi alla stipula della convenzione seguiranno le regole del nuovo regime.

Quando diventa effettivo il cambio di regime per i creditori? La convenzione matrimoniale è opponibile ai terzi solo dalla data dell'annotazione a margine dell'atto di matrimonio (art. 162, comma 4, c.c.). Prima dell'annotazione, i creditori possono legittimamente fare affidamento sul regime patrimoniale precedente.


Per calcolare le spese notarili relative all'acquisto di un immobile in regime di comunione o di separazione, è possibile utilizzare il calcolatore delle spese notarili. Per ulteriori approfondimenti, consultare le guide disponibili.


Fonti normative: Codice Civile, artt. 159-210; L. 151/1975; L. 76/2016; D.P.R. 131/1986.

Avvertenza: Questa guida ha finalità esclusivamente informativa e non costituisce parere legale. Le informazioni sono aggiornate alla data di pubblicazione. Per valutazioni specifiche relative al proprio caso concreto, si raccomanda di consultare un notaio.

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