Acquistare un Immobile Donato: Rischi, Azione di Riduzione e Tutele

Pubblicato il A cura di Redazione NotaiOnline

Perché un immobile donato è considerato "a rischio"

Nel mercato immobiliare italiano, la provenienza donativa di un immobile rappresenta un fattore critico che incide sulla sua commerciabilità e sul valore di mercato. Il problema non risiede nella donazione in sé, ma nel meccanismo di tutela che l'ordinamento accorda agli eredi legittimari del donante, anche dopo la morte di quest'ultimo e anche nei confronti di terzi acquirenti.

L'art. 563 c.c. consente ai legittimari lesi -- ossia gli eredi necessari (coniuge, figli, ascendenti) la cui quota di legittima sia stata intaccata da donazioni eccessive -- di agire non solo contro il donatario, ma anche contro i terzi che abbiano acquistato il bene dal donatario o dai suoi successivi aventi causa. Si tratta della cosiddetta azione di restituzione, che costituisce un rischio concreto per chiunque acquisti un immobile di provenienza donativa.

Il meccanismo giuridico: azione di riduzione e restituzione

Per comprendere il rischio, occorre distinguere due azioni.

Azione di riduzione (artt. 553-557 c.c.)

Il legittimario che ritenga lesa la propria quota può agire giudizialmente per far dichiarare l'inefficacia, nei propri confronti, delle donazioni che eccedono la quota disponibile del de cuius. L'azione si dirige innanzitutto contro i donatari e colpisce le donazioni in ordine cronologico inverso, partendo dall'ultima.

L'azione di riduzione può essere proposta solo dopo la morte del donante e si prescrive in 10 anni dall'apertura della successione.

Azione di restituzione contro i terzi (art. 563 c.c.)

Se il donatario ha nel frattempo alienato l'immobile a un terzo e non è in grado di restituirne il valore, il legittimario vittorioso nell'azione di riduzione può agire direttamente contro il terzo acquirente per ottenere la restituzione del bene. Il terzo acquirente rischia dunque di perdere l'immobile acquistato in buona fede e a titolo oneroso.

Il termine ventennale

La L. 80/2005 ha introdotto un correttivo importante, modificando l'art. 563 c.c.: l'azione di restituzione contro il terzo acquirente non può più essere proposta se sono decorsi venti anni dalla trascrizione della donazione. Trascorso questo termine, l'acquisto del terzo è al riparo dall'azione di restituzione, salvo che un legittimario abbia proposto opposizione alla donazione (v. oltre).

Prima della riforma del 2005, l'azione di restituzione non era soggetta ad alcun termine autonomo, rendendo gli immobili di provenienza donativa potenzialmente insicuri a tempo indeterminato.

Perché le banche rifiutano il mutuo

L'azione di restituzione ex art. 563 c.c. non colpisce solo l'acquirente dell'immobile donato, ma anche i creditori ipotecari. Se un legittimario agisce con successo in restituzione, l'ipoteca iscritta sull'immobile dopo la donazione può essere dichiarata inefficace.

Per le banche, questo significa che la garanzia ipotecaria su un immobile di provenienza donativa è intrinsecamente fragile: potrebbe venire meno per effetto di un'azione proposta da soggetti terzi (i legittimari del donante) in un momento successivo e imprevedibile.

Di conseguenza, la maggior parte degli istituti di credito rifiuta di concedere mutui ipotecari su immobili provenienti da donazione, o li concede solo a condizioni particolari (polizza assicurativa, fideiussione, garanzie aggiuntive). Questo rifiuto si riflette pesantemente sulla commerciabilità dell'immobile: un acquirente che necessiti di finanziamento bancario -- la grande maggioranza -- non è in grado di procedere all'acquisto.

Le soluzioni praticabili

Nel corso degli anni, la prassi notarile e il legislatore hanno elaborato diverse soluzioni per mitigare il rischio. Nessuna è priva di limiti.

1. Decorso del ventennio

La soluzione più sicura in assoluto è attendere che decorrano venti anni dalla trascrizione della donazione senza che alcun legittimario abbia proposto opposizione. Trascorso tale termine, l'immobile è libero dal rischio di restituzione e le banche concedono il mutuo senza difficoltà.

Il limite di questa soluzione è evidente: richiede tempo. Se la donazione è recente, possono mancare molti anni al decorso del ventennio.

2. Rinuncia all'azione di riduzione

Tutti i legittimari potenzialmente lesi possono rinunciare all'azione di riduzione. Tuttavia, l'art. 557 c.c. vieta la rinuncia all'azione di riduzione finché il donante è in vita. La rinuncia è valida solo dopo la morte del donante.

Questo vincolo limita fortemente l'utilità pratica dello strumento: se il donante è ancora vivente -- come accade nella maggior parte dei casi -- la rinuncia non è giuridicamente possibile.

3. Opposizione alla donazione (art. 563, comma 4, c.c.)

Il legittimario può notificare al donatario e trascrivere un atto di opposizione alla donazione, che interrompe il decorso del termine ventennale. L'opposizione è rinnovabile e il suo effetto è quello di mantenere aperta la possibilità di agire in restituzione anche dopo il ventennio.

In chiave di soluzione, l'assenza di opposizione trascritta nei registri immobiliari è un elemento positivo verificabile dal notaio in sede di visure ipotecarie.

4. Polizza assicurativa

Alcune compagnie assicurative offrono polizze che coprono il rischio di evizione dell'acquirente per effetto dell'azione di restituzione. La polizza garantisce il pagamento del valore dell'immobile qualora l'acquirente sia costretto a restituirlo.

Caratteristiche tipiche:

  • Premio una tantum (generalmente lo 0,50-2% del valore dell'immobile)
  • Durata: fino al decorso del ventennio dalla trascrizione della donazione
  • Copertura: valore dell'immobile al momento dell'evizione
  • Alcune banche accettano la polizza come condizione per concedere il mutuo

Il limite della polizza è che non elimina il rischio giuridico, ma lo trasferisce su un piano economico. L'acquirente potrebbe comunque perdere la proprietà dell'immobile, ottenendo in cambio un indennizzo monetario.

5. Risoluzione consensuale della donazione

Donante e donatario possono risolvere consensualmente la donazione, facendo rientrare l'immobile nel patrimonio del donante. A quel punto, il donante vende direttamente all'acquirente. L'immobile, non provenendo più da donazione, è libero dal rischio.

La risoluzione consensuale richiede un atto notarile ed è soggetta a imposta di registro in misura fissa (200 euro). Rappresenta una soluzione efficace quando il donante è ancora in vita e disponibile a collaborare.

6. Fideiussione bancaria o personale

Il donatario-venditore può prestare una fideiussione bancaria a garanzia dell'eventuale obbligo di restituzione del prezzo in caso di azione di riduzione vittoriosa. Questa soluzione è costosa (la fideiussione bancaria ha un costo annuo) e di durata potenzialmente molto lunga (fino alla morte del donante più 10 anni di prescrizione dell'azione).

Quando l'acquisto è ragionevolmente sicuro

Non tutti gli immobili di provenienza donativa presentano lo stesso grado di rischio. Alcune circostanze riducono significativamente il pericolo:

Donante deceduto da oltre 10 anni, senza azione di riduzione proposta: l'azione di riduzione si prescrive in 10 anni dall'apertura della successione. Se nessun legittimario l'ha esercitata entro tale termine, il rischio di restituzione è venuto meno.

Tutti i legittimari hanno rinunciato all'azione di riduzione: dopo la morte del donante, se tutti gli eredi legittimari rinunciano espressamente all'azione, l'acquisto è sicuro.

Donazione trascritta da oltre 20 anni senza opposizione: il termine ventennale ex art. 563 c.c. è decorso e l'azione di restituzione non è più esperibile.

Donante senza legittimari: se il donante non ha coniuge, figli o ascendenti, non esistono soggetti legittimati a proporre l'azione di riduzione. Occorre però valutare la possibilità che legittimari sopravvengano (ad esempio, figli nati successivamente alla donazione o matrimonio del donante).

Donazione che non lede la legittima: se il patrimonio del donante è sufficiente a garantire le quote di legittima anche tenendo conto della donazione, il rischio di un'azione di riduzione vittoriosa è basso. Tuttavia, questa valutazione è necessariamente provvisoria, poiché il patrimonio del donante potrebbe ridursi nel tempo.

L'impatto sul prezzo di mercato

La provenienza donativa incide in modo misurabile sul valore di mercato dell'immobile. La riduzione di prezzo è variabile, ma nella prassi si osservano sconti del 10-30% rispetto a immobili equivalenti di provenienza non donativa.

I fattori che influenzano l'entità dello sconto:

  • Anzianità della donazione (più è recente, maggiore lo sconto)
  • Età e stato di salute del donante (se vivente)
  • Numero e atteggiamento dei potenziali legittimari
  • Disponibilità di una polizza assicurativa
  • Localizzazione dell'immobile e domanda di mercato

Il ruolo del notaio

Il notaio incaricato del rogito è tenuto a verificare la provenienza ventennale dell'immobile attraverso le visure ipotecarie. Se emerge una provenienza donativa, il notaio ha l'obbligo di informare l'acquirente dei rischi connessi e di suggerire le possibili tutele.

Il notaio non può rifiutare la stipula per il solo fatto della provenienza donativa -- la legge non vieta la vendita di immobili donati -- ma è tenuto ad accertarsi che l'acquirente sia consapevole della situazione giuridica e abbia assunto una decisione informata.

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