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Trust in Italia: Come Funziona, Costi Notarili e Vantaggi Fiscali

Aggiornato il A cura di Redazione NotaiOnline

Il trust: un istituto di origine anglosassone riconosciuto in Italia

Il trust è un rapporto giuridico in virtù del quale un soggetto (il disponente o settlor) trasferisce beni a un altro soggetto (il trustee), affinché quest'ultimo li amministri e li gestisca nell'interesse di uno o più beneficiari, secondo le regole stabilite nell'atto istitutivo del trust.

L'istituto è proprio dei sistemi giuridici di common law (Inghilterra, Stati Uniti, Jersey, Guernsey) e non trova una disciplina diretta nel Codice Civile italiano. Il suo riconoscimento nell'ordinamento italiano è reso possibile dalla Convenzione dell'Aja del 1° luglio 1985 relativa alla legge applicabile ai trusts e al loro riconoscimento, ratificata dall'Italia con la legge 16 ottobre 1989, n. 364, in vigore dal 1° gennaio 1992.

In base a tale Convenzione, l'Italia riconosce i trusts istituiti in conformità a una legge straniera che disciplini l'istituto, anche quando tutti i beni e tutti i soggetti coinvolti si trovino in Italia. Si parla in questo caso di trust interni (o trust domestici), una categoria la cui ammissibilità è stata confermata da una consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione e dei Tribunali di merito.

I soggetti del trust

Il disponente (settlor)

È il soggetto che istituisce il trust, determinandone le regole e trasferendo i propri beni al trustee. Una volta effettuato il trasferimento, il disponente si spoglia della proprietà dei beni conferiti. L'atto istitutivo può tuttavia riservargli specifici poteri (approvazione di atti di disposizione, revoca del trust, modifica dei beneficiari), la cui ampiezza è regolata dalla legge scelta per governare il trust.

Il trustee

È il soggetto che riceve i beni in trust e ne assume la proprietà formale (nel linguaggio anglosassone, la legal ownership). Il trustee ha l'obbligo fiduciario di amministrare i beni secondo le disposizioni dell'atto istitutivo e nell'esclusivo interesse dei beneficiari. Il trustee può essere una persona fisica o una persona giuridica (società fiduciaria, trust company). In Italia è frequente la designazione di un professionista (avvocato, commercialista, notaio) o di una società fiduciaria.

Il patrimonio in trust è segregato rispetto al patrimonio personale del trustee: i beni del trust non si confondono con i beni propri del trustee, non possono essere aggrediti dai creditori personali del trustee e non entrano nella sua successione.

I beneficiari

Sono i soggetti nel cui interesse il trustee amministra i beni. Possono essere individuati nominativamente nell'atto istitutivo oppure identificati per categorie (ad esempio, "i discendenti del disponente"). Si distinguono:

  • beneficiari del reddito: hanno diritto ai frutti e ai proventi dei beni in trust durante la vita del trust;
  • beneficiari finali (remaindermen): riceveranno i beni in trust alla sua scadenza.

Il guardiano (protector)

L'atto istitutivo può prevedere la nomina di un guardiano (protector), soggetto terzo con funzioni di vigilanza sull'operato del trustee. Il guardiano può avere poteri di mero controllo oppure poteri di autorizzazione (ad esempio, l'approvazione preventiva degli atti di disposizione dei beni in trust).

La legge regolatrice

Poiché il diritto italiano non disciplina direttamente il trust, l'atto istitutivo deve individuare una legge straniera regolatrice che ne governi il funzionamento. Le leggi più frequentemente scelte nella prassi italiana sono:

  • Trusts (Jersey) Law 1984 (aggiornata): particolarmente flessibile, consente trusts di lunga durata e ampie riserve di poteri al disponente;
  • English Trustee Act 2000 e giurisprudenza di equity inglese: la tradizione più consolidata;
  • Legge della Repubblica di San Marino (L. 42/2010): apprezzata per la prossimità geografica e linguistica e per la disciplina moderna;
  • Legge di Malta (Trusts and Trustees Act, 2004).

La scelta della legge regolatrice ha conseguenze pratiche significative: determina i poteri del trustee, le cause di invalidità del trust, le modalità di modifica e di estinzione, i doveri fiduciari e le responsabilità.

L'atto istitutivo e l'atto di dotazione

La costituzione di un trust richiede due atti distinti, entrambi di competenza notarile quando hanno ad oggetto beni immobili o diritti reali:

L'atto istitutivo

Contiene le regole del trust: la legge regolatrice, la durata, l'individuazione dei beneficiari, i poteri del trustee e dell'eventuale guardiano, le modalità di sostituzione del trustee, le condizioni di estinzione. L'atto istitutivo può essere contenuto in un atto pubblico notarile o in una scrittura privata autenticata.

L'atto di dotazione (deed of settlement)

È l'atto con cui il disponente trasferisce i beni al trustee. Quando ha ad oggetto beni immobili, l'atto di dotazione deve essere stipulato per atto pubblico o scrittura privata autenticata e trascritto nei Registri Immobiliari. La trascrizione viene effettuata a favore del trustee con l'indicazione del vincolo di trust, secondo le regole stabilite dalla giurisprudenza e dalla prassi notarile.

L'atto istitutivo e l'atto di dotazione possono essere contenuti in un unico documento oppure in atti separati. La separazione è preferita quando il disponente intende dotare il trust in momenti successivi (dotazione progressiva).

Le imposte sul trust

La tassazione del trust ha rappresentato per anni una delle aree di maggiore incertezza del diritto tributario italiano. La circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 48/E del 6 agosto 2007 e la successiva circolare n. 34/E del 20 ottobre 2022 hanno contribuito a definire il quadro impositivo.

Imposte sulla dotazione

Il trasferimento dei beni dal disponente al trustee è soggetto all'imposta sulle successioni e donazioni (D.Lgs. 346/1990), con le medesime aliquote e franchigie previste per le donazioni:

Rapporto disponente-beneficiarioAliquotaFranchigia
Coniuge e parenti in linea retta4%1.000.000 € per beneficiario
Fratelli e sorelle6%100.000 € per beneficiario
Altri parenti fino al 4° grado6%Nessuna
Altri soggetti8%Nessuna

Dopo un lungo dibattito giurisprudenziale, la Cassazione a Sezioni Unite (sentenze nn. 6703 e 6704 del 2021) ha stabilito che l'imposta è dovuta al momento della dotazione del trust (e non al momento della distribuzione ai beneficiari), poiché il trasferimento al trustee realizza un effettivo arricchimento del patrimonio del trust a favore dei beneficiari.

Se i beni conferiti comprendono immobili, sono dovute anche le imposte ipotecaria (2%) e catastale (1%).

Imposte sui redditi del trust

Il trust può essere:

  • opaco: i redditi prodotti dal trust sono tassati in capo al trust medesimo, soggetto a IRES con aliquota del 24%;
  • trasparente: i redditi prodotti dal trust sono imputati direttamente ai beneficiari individuati, che li dichiarano e tassano secondo le proprie aliquote IRPEF.

La distinzione dipende dall'individuazione dei beneficiari: se i beneficiari sono individuati e hanno diritto alla percezione dei redditi, il trust è trasparente; altrimenti è opaco.

IMU

Gli immobili conferiti in trust sono soggetti a IMU. Il soggetto passivo è il trustee, in qualità di titolare del diritto di proprietà.

Costi notarili

I costi dell'intervento notarile per la costituzione di un trust variano in funzione della complessità dell'atto, del valore dei beni conferiti e della necessità di coordinamento con consulenti stranieri (quando la legge regolatrice è di un ordinamento estero).

VoceImporto indicativo
Onorario notarile per atto istitutivo2.000 - 5.000 €
Onorario per atto di dotazione (se separato)1.000 - 3.000 €
Imposte di donazioneSecondo aliquote e franchigie
Imposte ipotecaria e catastale (se immobili)2% + 1% del valore
Trascrizione35 € per formalità
Totale (escluse imposte proporzionali)3.000 - 8.000 € circa

A questi costi si aggiungono gli eventuali onorari del trustee professionale, del guardiano e dei consulenti legali e fiscali.

I principali utilizzi del trust in Italia

Protezione patrimoniale

Il trust consente di segregare una porzione del proprio patrimonio, sottraendola ai rischi dell'attività imprenditoriale o professionale. La segregazione è efficace a condizione che il trust sia istituito in assenza di debiti e non con finalità fraudolente (in caso contrario, i creditori possono esperire l'azione revocatoria ex art. 2901 c.c.).

Passaggio generazionale

Il trust è uno strumento efficace per pianificare il passaggio generazionale del patrimonio familiare, consentendo al disponente di stabilire regole di gestione e distribuzione dei beni che si protraggono nel tempo, anche oltre la propria vita.

Tutela di soggetti deboli

Il trust "dopo di noi" (L. 112/2016) è specificamente finalizzato alla tutela delle persone con disabilità grave. I beni conferiti in trust a favore di un beneficiario con disabilità grave godono di un regime fiscale agevolato: esenzione dall'imposta sulle successioni e donazioni fino a 1.500.000 € e agevolazioni sulle imposte ipotecaria e catastale.

Gestione di situazioni familiari complesse

Separazioni, seconde nozze, famiglie allargate: il trust consente di calibrare la destinazione dei beni in modo più flessibile rispetto al testamento, pur nel rispetto delle quote di legittima previste dal diritto italiano.

Limiti e criticità

L'utilizzo del trust in Italia presenta alcune criticità che è opportuno considerare:

  • costo complessivo elevato: oltre ai costi di costituzione, il trust comporta oneri annuali di gestione (compenso del trustee, consulenza fiscale, dichiarazioni dei redditi del trust);
  • complessità fiscale: la tassazione del trust è articolata e richiede un costante monitoraggio delle posizioni dell'Agenzia delle Entrate e della giurisprudenza;
  • rischio di trust simulati: l'Agenzia delle Entrate contrasta i trust in cui il disponente mantiene un controllo tale da svuotare di contenuto il trasferimento al trustee (trust interposti), disconoscendone gli effetti fiscali;
  • vincoli di legittima: il diritto successorio italiano impone limiti alla libertà di disposizione (quote di legittima) che il trust non può eludere.

Domande frequenti

Il trust è legale in Italia? Sì. Sebbene il Codice Civile italiano non disciplini direttamente il trust, l'Italia ha ratificato la Convenzione dell'Aja del 1985 con la L. 364/1989. I trusts istituiti secondo una legge straniera che li preveda sono riconosciuti e producono effetti nell'ordinamento italiano. La giurisprudenza della Cassazione e dei Tribunali di merito ha confermato la piena ammissibilità dei trusts interni.

Chi controlla l'operato del trustee? Il trustee è vincolato dalle regole dell'atto istitutivo e dalla legge regolatrice del trust. Il controllo può essere esercitato dal guardiano (se nominato), dai beneficiari (che possono agire in giudizio per violazione dei doveri fiduciari) e, in ultima istanza, dal giudice. La responsabilità del trustee per mala gestio è personale e illimitata.

Il trust protegge sempre dai creditori? No. La segregazione patrimoniale è efficace solo se il trust è istituito in buona fede, in assenza di debiti attuali e di intento fraudolento. I creditori del disponente possono agire con l'azione revocatoria (art. 2901 c.c.) per far dichiarare l'inefficacia del trasferimento dei beni al trust, se provano il pregiudizio alle proprie ragioni e la consapevolezza del disponente.

Quanto dura un trust? La durata dipende dalla legge regolatrice scelta. La legge di Jersey non prevede limiti di durata; la legge inglese prevede un limite massimo di 125 anni (Perpetuities and Accumulations Act 2009). Nella prassi italiana, i trusts sono generalmente istituiti per durate comprese tra 20 e 50 anni, spesso coincidenti con la vita del disponente o con il raggiungimento di determinate età da parte dei beneficiari.


Per approfondire gli strumenti di pianificazione successoria e patrimoniale, consultare le guide disponibili.


Fonti normative: Convenzione dell'Aja del 1° luglio 1985; L. 364/1989; D.Lgs. 346/1990; L. 112/2016; Cassazione SS.UU. nn. 6703-6704/2021; Circolare Agenzia delle Entrate n. 34/E del 2022.

Avvertenza: Questa guida ha finalità esclusivamente informativa e non costituisce parere legale o fiscale. Le informazioni sono aggiornate alla data di pubblicazione. Per la costituzione di un trust, si raccomanda di rivolgersi a un notaio e a un consulente fiscale specializzato.

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