Unioni Civili: Regime Patrimoniale, Convenzioni e Ruolo del Notaio

Pubblicato il A cura di Redazione NotaiOnline

La legge Cirinnà: struttura e ambito

La L. 76/2016, nota come "legge Cirinnà", ha introdotto nell'ordinamento italiano l'istituto dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (commi 1-35) e ha disciplinato le convivenze di fatto (commi 36-65). Si tratta di due istituti distinti, con effetti giuridici diversi.

L'unione civile è una formazione sociale specifica, con uno statuto giuridico che il legislatore ha modellato in larga misura su quello del matrimonio, pur con differenze significative. La legge ha operato mediante un rinvio selettivo alle norme del Codice Civile sul matrimonio: non tutti gli istituti matrimoniali sono stati estesi alle unioni civili.

Costituzione dell'unione civile

L'unione civile si costituisce mediante una dichiarazione resa dalle due parti di fronte all'ufficiale dello stato civile e alla presenza di due testimoni (comma 2). La dichiarazione viene registrata nell'archivio dello stato civile.

Non è richiesto l'intervento del notaio per la costituzione. Tuttavia, il notaio assume un ruolo centrale nella gestione degli aspetti patrimoniali e successori dell'unione.

Il regime patrimoniale

Comunione dei beni come regime legale

Il comma 13 della L. 76/2016 estende alle unioni civili le norme del Codice Civile relative al regime patrimoniale della famiglia (artt. 159-230 bis c.c.). Ne consegue che il regime legale dell'unione civile è la comunione dei beni: in assenza di diversa convenzione, gli acquisti compiuti da ciascuna parte durante l'unione (ad eccezione dei beni personali) ricadono in comunione.

Questa equiparazione ha effetti pratici immediati:

  • Un immobile acquistato da una delle parti durante l'unione civile appartiene per metà a ciascuna, anche se intestato a una sola
  • Il consenso di entrambe le parti è necessario per gli atti di disposizione dei beni in comunione (art. 180 c.c.)
  • I debiti contratti per i bisogni della famiglia gravano su entrambe le parti

Scelta della separazione dei beni

Le parti di un'unione civile possono scegliere il regime della separazione dei beni:

  • Al momento della costituzione, con dichiarazione resa all'ufficiale dello stato civile (analogamente a quanto previsto per il matrimonio dall'art. 162, comma 2, c.c.)
  • In qualsiasi momento successivo, mediante convenzione notarile (atto pubblico o scrittura privata autenticata, art. 163 c.c.)

Il passaggio dalla comunione alla separazione — e viceversa — richiede sempre l'intervento del notaio dopo la costituzione dell'unione.

Il fondo patrimoniale

Il comma 13 estende alle unioni civili anche l'istituto del fondo patrimoniale (artt. 167-171 c.c.): le parti possono destinare determinati beni (immobili, mobili registrati, titoli di credito) a far fronte ai bisogni della famiglia. I beni del fondo non possono essere pignorati dai creditori le cui ragioni non siano sorte per il soddisfacimento dei bisogni familiari.

La costituzione del fondo patrimoniale richiede l'atto pubblico notarile e l'annotazione a margine dell'atto di unione civile.

Convenzioni patrimoniali dal notaio

Le principali convenzioni notarili nell'ambito delle unioni civili sono:

Convenzione di separazione dei beni — Atto pubblico o scrittura privata autenticata con cui le parti adottano il regime di separazione. Costo indicativo: 500-1.000 euro.

Convenzione di comunione convenzionale — Le parti possono ampliare o restringere l'oggetto della comunione legale, includendo beni che ne sarebbero esclusi (redditi personali, beni acquistati prima dell'unione) o escludendo categorie di beni. Richiede atto pubblico a pena di nullità (art. 162, comma 1, c.c.).

Costituzione del fondo patrimoniale — Atto pubblico notarile con cui uno o entrambe le parti, o un terzo, destinano beni determinati ai bisogni della famiglia. Costo: 800-1.500 euro oltre le imposte.

Tutte le convenzioni patrimoniali devono essere annotate a margine dell'atto di unione civile per essere opponibili ai terzi. Il notaio cura la richiesta di annotazione all'ufficiale dello stato civile.

Diritti successori

Il comma 21 della L. 76/2016 attribuisce alla parte dell'unione civile gli stessi diritti successori del coniuge:

  • Quota di legittima: la parte superstite ha diritto a una quota di riserva del patrimonio del defunto (metà, un terzo o un quarto, a seconda della presenza di figli)
  • Diritto di abitazione e di uso sulla casa adibita a residenza familiare e sui mobili che la corredano (art. 540 c.c.)
  • Collazione: i beni ricevuti dal defunto durante l'unione sono soggetti a collazione in sede di divisione ereditaria
  • Successione legittima: in assenza di testamento, la parte superstite eredita secondo le regole della successione legittima

Il notaio interviene in materia successoria per la pubblicazione del testamento, per gli atti di accettazione o rinuncia dell'eredità e per la redazione della dichiarazione di successione.

Testamento

Il testamento è uno strumento particolarmente rilevante per le coppie unite civilmente, sia per integrare la quota di legittima con la quota disponibile sia per destinare beni specifici alla parte superstite. Il notaio può ricevere il testamento pubblico o custodire il testamento olografo.

Reversibilità della pensione

Il comma 17 riconosce alla parte superstite dell'unione civile il diritto alla pensione di reversibilità, alle stesse condizioni previste per il coniuge. Questa equiparazione è stata confermata dalla giurisprudenza e dalla prassi degli enti previdenziali (INPS).

Obblighi reciproci

Il comma 11 stabilisce che dall'unione civile derivano:

  • L'obbligo reciproco all'assistenza morale e materiale e alla coabitazione
  • L'obbligo di contribuire ai bisogni comuni ciascuno in relazione alle proprie sostanze e capacità di lavoro
  • La determinazione concordata dell'indirizzo della vita familiare e della residenza comune

A differenza del matrimonio, la legge non prevede l'obbligo di fedeltà per le parti dell'unione civile.

Scioglimento

Lo scioglimento dell'unione civile può avvenire per:

  • Dichiarazione congiunta o unilaterale all'ufficiale dello stato civile (comma 24). Dopo la dichiarazione, deve trascorrere un periodo di tre mesi prima che la domanda di scioglimento possa essere proposta
  • Scioglimento giudiziale, con ricorso al tribunale
  • Morte di una delle parti
  • Rettificazione di attribuzione di sesso di una delle parti, se le parti hanno manifestato la volontà di non sciogliere l'unione

Lo scioglimento dell'unione civile segue la disciplina del divorzio (L. 898/1970), senza la fase della separazione personale (che non è prevista per le unioni civili). Le parti possono ricorrere alla negoziazione assistita (D.L. 132/2014) o alla dichiarazione davanti al sindaco per lo scioglimento consensuale.

Aspetti patrimoniali dello scioglimento

In caso di scioglimento:

  • La comunione dei beni si scioglie (art. 191 c.c.)
  • Si procede alla divisione dei beni comuni
  • Può essere riconosciuto un assegno di mantenimento alla parte economicamente più debole
  • Il fondo patrimoniale cessa i suoi effetti

Convivenze di fatto: un istituto diverso

La L. 76/2016 disciplina anche le convivenze di fatto (commi 36-65), aperte sia a coppie dello stesso sesso sia a coppie di sesso diverso. La convivenza di fatto non prevede la comunione dei beni come regime legale, ma consente ai conviventi di disciplinare i rapporti patrimoniali mediante un contratto di convivenza, che può essere stipulato con atto pubblico notarile o scrittura privata autenticata.

Il contratto di convivenza può contenere:

  • La scelta del regime patrimoniale (comunione o separazione)
  • Le modalità di contribuzione ai bisogni comuni
  • I criteri di attribuzione della residenza

Domande frequenti

Le parti di un'unione civile hanno gli stessi diritti successori dei coniugi?

Sì, il comma 21 della L. 76/2016 ha esteso alle unioni civili le norme sulla successione legittima e necessaria. La parte superstite ha diritto alla quota di legittima, al diritto di abitazione sulla casa familiare e alla pensione di reversibilità, alle stesse condizioni del coniuge.

Per cambiare il regime patrimoniale dell'unione civile serve il notaio?

Se il cambio avviene dopo la costituzione dell'unione, è necessario l'intervento del notaio. La convenzione di separazione o di comunione convenzionale deve essere stipulata per atto pubblico o scrittura privata autenticata e annotata a margine dell'atto di unione civile.

Le unioni civili prevedono la separazione prima del divorzio?

No. A differenza del matrimonio, lo scioglimento dell'unione civile non prevede la fase della separazione personale. Dopo la dichiarazione all'ufficiale dello stato civile e il decorso di tre mesi, le parti possono procedere direttamente allo scioglimento, che segue la disciplina del divorzio.


Occorre stipulare una convenzione patrimoniale o un testamento nell'ambito di un'unione civile? Il notaio è il professionista competente a redigere le convenzioni di separazione o comunione dei beni, il fondo patrimoniale e il testamento, garantendo la conformità alla L. 76/2016 e la corretta annotazione negli atti di stato civile.


Le informazioni contenute in questo articolo hanno carattere divulgativo e non costituiscono parere legale. La normativa di riferimento e le interpretazioni giurisprudenziali possono variare. Per una valutazione specifica della propria situazione, è necessario rivolgersi a un notaio.

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