Il trasferimento di denaro in famiglia: un fenomeno diffuso
Il sostegno economico dei genitori ai figli -- per l'acquisto della prima casa, l'avvio di un'attività, la copertura di spese straordinarie -- rappresenta una delle forme più comuni di solidarietà familiare. Sul piano giuridico, questo trasferimento può assumere forme diverse: donazione diretta, donazione indiretta, prestito infruttifero. Ciascuna ha requisiti formali, conseguenze fiscali e implicazioni successorie proprie.
La domanda ricorrente -- "serve il notaio per regalare soldi ai figli?" -- non ammette una risposta univoca. Dipende dall'importo, dalla forma scelta e dalla finalità del trasferimento.
Donazione diretta: quando è necessario l'atto notarile
L'art. 769 c.c. definisce la donazione come il contratto con cui una parte arricchisce l'altra, disponendo a suo favore di un proprio diritto o assumendo un'obbligazione, per spirito di liberalità. L'art. 782 c.c. prescrive che la donazione deve essere fatta per atto pubblico, a pena di nullità, alla presenza di due testimoni.
Esiste un'eccezione rilevante: l'art. 783 c.c. esonera dalla forma solenne le donazioni di modico valore aventi per oggetto beni mobili, purché vi sia stata la consegna (traditio). La modicità deve essere valutata in rapporto alle condizioni economiche del donante.
Ne discende una regola pratica:
- Donazione di modico valore: è sufficiente la consegna materiale del denaro (o il bonifico bancario), senza necessità di atto notarile. La modicità si valuta non in assoluto, ma in relazione al patrimonio complessivo del donante
- Donazione di non modico valore: è necessario l'atto pubblico notarile con due testimoni. In assenza di atto pubblico, la donazione è nulla e il donatario potrebbe essere tenuto alla restituzione
La soglia della "modicità"
La legge non fissa una soglia numerica. La giurisprudenza ha elaborato un criterio relativo: una donazione di 5.000 euro può essere di modico valore per un genitore con un patrimonio di 500.000 euro, ma potrebbe non esserlo per un genitore con un patrimonio di 30.000 euro.
In linea orientativa, la giurisprudenza ha ritenuto non modiche donazioni di importo superiore a una certa percentuale del patrimonio del donante (indicativamente il 10-15%), ma si tratta di una valutazione caso per caso.
Per importi significativi -- ad esempio 50.000 o 100.000 euro finalizzati all'acquisto di un immobile -- la prudenza suggerisce sempre il ricorso all'atto notarile, indipendentemente dalla capacità patrimoniale del donante.
La donazione indiretta: il bonifico per l'acquisto della casa
Si parla di donazione indiretta quando l'arricchimento del donatario avviene attraverso un negozio giuridico diverso dalla donazione tipica. Il caso più frequente in ambito immobiliare: il genitore paga direttamente il prezzo dell'immobile acquistato dal figlio, oppure bonifica la somma al figlio affinché questi la utilizzi per il rogito.
La Corte di Cassazione a Sezioni Unite (sent. n. 18725/2017) ha chiarito che la donazione indiretta non richiede la forma dell'atto pubblico notarile, anche quando ha per oggetto somme di non modico valore. La liberalità si realizza attraverso il negozio-mezzo (ad esempio, il bonifico), che segue le proprie regole formali.
Tuttavia, la donazione indiretta:
- Produce comunque effetti ai fini dell'imposta di donazione (se supera la franchigia)
- Rileva ai fini successori (collazione e riduzione)
- Deve essere dichiarata nel rogito di acquisto dell'immobile, indicando la provenienza del denaro
Franchigia e imposta di donazione
La disciplina fiscale delle donazioni è contenuta nel D.Lgs. 346/1990 (Testo Unico dell'Imposta sulle Successioni e Donazioni), come reintrodotto dall'art. 2, comma 47, del D.L. 262/2006.
Per le donazioni tra genitori e figli si applica:
| Elemento | Valore |
|---|---|
| Franchigia per ciascun beneficiario | 1.000.000 euro |
| Aliquota oltre la franchigia | 4% |
La franchigia è per ciascun genitore e per ciascun figlio. Due genitori possono dunque donare complessivamente fino a 2.000.000 di euro a ciascun figlio senza che sia dovuta alcuna imposta di donazione.
La franchigia si calcola cumulando tutte le donazioni effettuate dallo stesso donante al medesimo donatario nel corso della vita. Non è un plafond annuale, ma un importo complessivo che si erode progressivamente.
Esempio pratico
Il padre ha già donato 200.000 euro al figlio nel 2020 con atto notarile. Nel 2026 intende donargli ulteriori 300.000 euro per l'acquisto di un immobile. La franchigia residua è di 800.000 euro (1.000.000 - 200.000). La seconda donazione, pari a 300.000 euro, rientra interamente nella franchigia residua: nessuna imposta di donazione è dovuta.
Se invece la seconda donazione fosse di 900.000 euro, la franchigia residua di 800.000 euro verrebbe interamente assorbita, e l'imposta del 4% si applicherebbe sui 100.000 euro eccedenti, per un totale di 4.000 euro.
Tracciabilità bancaria: il ruolo del bonifico
La normativa antiriciclaggio (D.Lgs. 231/2007) impone limiti alla circolazione del contante. Per il 2026, il limite per i pagamenti in contanti è fissato a 5.000 euro (art. 49, comma 3-bis, D.Lgs. 231/2007, come modificato dalla L. 197/2022).
Per le donazioni di importo superiore a tale soglia, il mezzo tracciabile -- bonifico bancario, assegno non trasferibile -- è obbligatorio. Ma anche per importi inferiori, il bonifico è fortemente consigliato per ragioni probatorie.
La causale del bonifico
La causale non è disciplinata dalla legge, ma riveste importanza pratica ai fini della qualificazione del trasferimento. Alcune indicazioni:
- "Donazione a favore di [nome figlio]": causale chiara che qualifica il trasferimento come liberalità
- "Contributo acquisto abitazione [nome figlio]": utile per collegare la donazione all'acquisto immobiliare
- "Prestito infruttifero": attenzione -- questa causale esclude la liberalità e implica un obbligo di restituzione. Se la somma non viene restituita, l'Agenzia delle Entrate potrebbe riqualificarla come donazione
Una causale generica ("versamento", "giroconto") non è di per sé problematica, ma può generare contestazioni in sede di accertamento fiscale o in caso di controversie ereditarie.
Implicazioni successorie: la collazione
La donazione di denaro ai figli, qualunque sia la sua forma, rileva ai fini della successione del donante. L'istituto della collazione (artt. 737-751 c.c.) impone ai figli che concorrono alla successione del genitore di conferire nell'asse ereditario il valore delle donazioni ricevute in vita, salvo che il donante li abbia espressamente dispensati dalla collazione.
La dispensa dalla collazione può essere contenuta nell'atto di donazione o nel testamento, ma opera solo nei limiti della quota disponibile: non può mai ledere la quota di legittima degli altri eredi.
Un caso frequente
Marco e Luca sono figli di Anna. Anna dona 200.000 euro a Marco per l'acquisto della prima casa. Alla morte di Anna, l'asse ereditario è di 400.000 euro. Senza dispensa dalla collazione, Marco deve "conferire" (contabilmente) i 200.000 euro ricevuti. L'asse ereditario virtuale diventa 600.000 euro, da dividere in parti uguali: 300.000 euro a ciascuno. Marco, avendo già ricevuto 200.000 euro, riceverà dall'eredità solo 100.000 euro; Luca riceverà 300.000 euro.
Se Anna avesse dispensato Marco dalla collazione, i 200.000 euro donati non verrebbero conteggiati, ma solo entro il limite della quota disponibile (un terzo dell'asse, con due figli). Se la dispensa eccedesse la quota disponibile, Luca potrebbe agire in riduzione.
La dichiarazione nel rogito di acquisto
Quando il denaro donato viene utilizzato dal figlio per acquistare un immobile, il notaio che riceve il rogito è tenuto a far dichiarare alle parti la provenienza delle somme utilizzate per il pagamento del prezzo (art. 35, comma 22, del D.L. 223/2006, convertito con L. 248/2006).
Se il prezzo è pagato in tutto o in parte con denaro proveniente da una donazione dei genitori, tale circostanza deve risultare dall'atto. L'omissione non comporta la nullità del rogito, ma può avere conseguenze in sede di accertamento fiscale, qualora l'Agenzia delle Entrate rilevi una incongruenza tra la capacità reddituale dell'acquirente e il prezzo pagato.
Il costo dell'atto di donazione dal notaio
Quando la donazione richiede l'atto pubblico notarile, i costi comprendono:
| Voce | Importo indicativo |
|---|---|
| Onorario notarile | 800-2.000 euro (variabile per importo e complessità) |
| Imposta di registro | 200 euro (misura fissa) |
| Imposta di bollo | 45 euro |
| Imposta di donazione | 4% sull'importo eccedente 1.000.000 euro (se applicabile) |
Per donazioni di importo contenuto che rientrano nella franchigia, il costo complessivo dell'atto si aggira tra 1.000 e 2.500 euro. Il costo può essere stimato con il calcolatore donazione.
Alternativa: il prestito infruttifero
In alcuni casi, i genitori preferiscono configurare il trasferimento come prestito infruttifero anziché come donazione. Il prestito infruttifero tra familiari è ammesso dalla legge e presenta vantaggi:
- Non richiede l'atto notarile (è sufficiente una scrittura privata con data certa)
- Non rileva ai fini della collazione ereditaria
- Non è soggetto all'imposta di donazione
Tuttavia, il prestito presuppone l'obbligo di restituzione. Se il denaro non viene mai restituito, l'Agenzia delle Entrate può riqualificare il rapporto come donazione, con applicazione dell'imposta e, in caso di assenza di atto notarile per importi non modici, la nullità dell'atto.
La scelta tra donazione e prestito deve quindi essere ponderata con attenzione, valutando la reale volontà delle parti e le conseguenze a lungo termine.