🎁 Donazionedonazioneimpostecosti

Donazione Immobile tra Coniugi: Costi, Imposte e Regime Patrimoniale

Aggiornato il A cura di Redazione NotaiOnline

Il quadro normativo della donazione tra coniugi

La donazione tra coniugi è un atto pienamente lecito nell'ordinamento italiano, disciplinato dalle norme generali sulla donazione (artt. 769-809 c.c.) e dal D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346 (Testo Unico delle imposte sulle successioni e donazioni) per gli aspetti fiscali.

A differenza di altri ordinamenti, il diritto italiano non pone limitazioni specifiche alla donazione tra coniugi. Non si applica il divieto di donazione tra coniugi previsto in passato dall'art. 781 c.c., abrogato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 91 del 1973.

Franchigia e aliquota: il trattamento fiscale

Le donazioni tra coniugi godono del trattamento fiscale più favorevole previsto dall'ordinamento, al pari delle donazioni in favore dei figli.

Imposta sulle donazioni

  • Franchigia: 1.000.000 € per ciascun beneficiario
  • Aliquota: 4% sul valore eccedente la franchigia

La franchigia è cumulativa: comprende tutte le donazioni effettuate in vita dal donante al medesimo beneficiario. Se un coniuge ha già donato all'altro beni per 600.000 €, la franchigia residua per ulteriori donazioni è di 400.000 €.

Imposte ipotecaria e catastale

Per le donazioni di immobili si aggiungono:

ImpostaAliquota ordinariaSe prima casa del donatario
Imposta ipotecaria2% del valore catastale200 € (misura fissa)
Imposta catastale1% del valore catastale200 € (misura fissa)

Esempio pratico

Donazione di un appartamento dal marito alla moglie. L'immobile ha una rendita catastale di 900 € e un valore catastale di 113.400 € (900 × 126, moltiplicatore per seconda casa).

Se l'immobile non è prima casa della donataria:

VoceImporto
Imposta sulle donazioni0 € (valore sotto la franchigia)
Imposta ipotecaria (2%)2.268 €
Imposta catastale (1%)1.134 €
Bollo230 €
Tassa ipotecaria35 €
Voltura catastale55 €
Onorario notaio (stimato)1.500 – 2.500 €
Totale stimato5.222 – 6.222 €

Se l'immobile diventa prima casa della donataria:

VoceImporto
Imposta sulle donazioni0 €
Imposta ipotecaria200 € (fissa)
Imposta catastale200 € (fissa)
Bollo230 €
Tassa ipotecaria35 €
Voltura catastale55 €
Onorario notaio (stimato)1.500 – 2.500 €
Totale stimato2.220 – 3.220 €

Il risparmio sulle imposte ipotecaria e catastale è significativo quando l'immobile può qualificarsi come prima casa del donatario.

Donazione e regime patrimoniale: comunione e separazione dei beni

L'interazione tra donazione e regime patrimoniale della famiglia è uno degli aspetti più delicati e meno conosciuti della materia.

Regime di comunione legale dei beni

In regime di comunione legale (art. 177 c.c.), i beni acquistati dai coniugi durante il matrimonio — anche separatamente — cadono in comunione e appartengono a entrambi in parti uguali (50% ciascuno).

Tuttavia, l'art. 179, comma 1, lett. b) c.c. esclude dalla comunione i beni ricevuti per donazione o successione. Questo significa che se un coniuge riceve un immobile in donazione — anche dall'altro coniuge — quel bene resta di proprietà esclusiva del donatario e non entra in comunione.

La conseguenza pratica è rilevante: un immobile acquistato durante il matrimonio in comunione legale appartiene al 50% a ciascun coniuge. Se uno dei due vuole donare all'altro la propria quota, può donare solo il 50% di cui è effettivamente proprietario. L'altro coniuge, dopo la donazione, diventerà proprietario al 100%.

Regime di separazione dei beni

In regime di separazione dei beni (art. 215 c.c.), ciascun coniuge è proprietario esclusivo dei beni a lui intestati. La donazione tra coniugi in separazione dei beni non presenta particolarità rispetto alla donazione ordinaria: il donante trasferisce la piena proprietà del bene intestato a sé.

Comunione convenzionale

Se i coniugi hanno stipulato una convenzione matrimoniale che modifica il regime di comunione (art. 210 c.c.), il notaio deve verificare puntualmente le clausole della convenzione per determinare la quota di proprietà di ciascun coniuge sull'immobile oggetto di donazione.

Forma dell'atto: l'atto pubblico con testimoni

L'art. 782 c.c. prescrive per la donazione una forma solenne e inderogabile: l'atto pubblico, ricevuto dal notaio alla presenza di due testimoni. La forma è richiesta a pena di nullità — una donazione immobiliare effettuata con scrittura privata, anche autenticata, è nulla.

I testimoni devono essere maggiorenni, capaci, non interessati all'atto e non parenti o affini delle parti entro il terzo grado. Il notaio verifica questi requisiti.

L'atto contiene:

  • la dichiarazione espressa della volontà di donare (animus donandi);
  • la descrizione dettagliata dell'immobile;
  • le dichiarazioni urbanistiche e catastali obbligatorie;
  • l'accettazione espressa del donatario (che può avvenire nello stesso atto o in atto separato);
  • le menzioni fiscali e la richiesta di eventuali agevolazioni.

Revocabilità della donazione tra coniugi

Le donazioni tra coniugi sono soggette alle stesse cause di revoca previste per qualsiasi donazione:

Revoca per ingratitudine (art. 801 c.c.)

Il donante può revocare la donazione se il donatario:

  • ha attentato alla vita del donante, del coniuge, dei discendenti o degli ascendenti;
  • si è reso colpevole di ingiuria grave verso il donante;
  • ha dolosamente arrecato grave pregiudizio al patrimonio del donante;
  • ha rifiutato indebitamente gli alimenti al donante.

L'azione di revoca per ingratitudine deve essere proposta entro un anno dal giorno in cui il donante è venuto a conoscenza del fatto.

Revoca per sopravvenienza di figli (art. 803 c.c.)

La donazione può essere revocata se, successivamente all'atto, il donante ha o riconosce un figlio o un discendente di cui non aveva notizia al momento della donazione. L'azione va proposta entro cinque anni dalla nascita dell'ultimo figlio.

Particolarità in caso di separazione e divorzio

La separazione personale o il divorzio non costituiscono di per sé causa di revoca della donazione. Un coniuge che ha donato un immobile all'altro non può revocarlo per il solo fatto della separazione. La revoca è possibile solo nelle ipotesi tassativamente previste dalla legge.

Questo aspetto merita un'attenta riflessione prima di procedere alla donazione: il trasferimento è, in linea di principio, definitivo e irrevocabile, salvi i casi eccezionali sopra indicati.

I rischi della donazione immobiliare

La donazione immobiliare comporta rischi specifici che è necessario considerare, indipendentemente dalla qualità del rapporto tra i coniugi.

Azione di riduzione degli eredi legittimari

Alla morte del donante, gli eredi legittimari (figli, coniuge superstite, ascendenti) possono impugnare la donazione se questa ha leso la loro quota di legittima. L'azione di riduzione è proponibile entro dieci anni dall'apertura della successione. Se i figli del donante — compresi eventuali figli nati da precedenti relazioni — vedono lesa la propria quota di legittima, possono agire anche contro il coniuge donatario.

Difficoltà nella successiva vendita dell'immobile

Un immobile ricevuto in donazione è meno facilmente vendibile sul mercato. Le banche sono riluttanti a concedere mutui con garanzia ipotecaria su immobili di provenienza donativa, per il rischio di azioni di riduzione o restituzione da parte degli eredi. Questa reticenza si attenua con il passare del tempo e si estingue trascorsi venti anni dalla trascrizione della donazione (art. 563, comma 1, c.c.), salvo che siano state trascritte opposizioni.

Alternative alla donazione tra coniugi

In alcune situazioni, altri strumenti possono risultare più adeguati della donazione.

Vendita a prezzo di mercato. Il trasferimento per compravendita elimina i rischi legati alla provenienza donativa. Richiede però il pagamento effettivo del prezzo e il rispetto della normativa antiriciclaggio.

Vendita al valore catastale. Nella compravendita tra privati è possibile applicare il sistema del prezzo-valore (art. 1, comma 497, L. 266/2005), che consente di tassare l'atto sul valore catastale anziché sul prezzo dichiarato. Il prezzo effettivo deve comunque essere reale e non meramente simbolico: un prezzo palesemente irrisorio (1 €, 100 €) espone al rischio di riqualificazione dell'atto in donazione da parte dell'Agenzia delle Entrate.

Fondo patrimoniale (art. 167 c.c.). Consente di vincolare un immobile ai bisogni della famiglia senza trasferirne la proprietà. Si tratta però di uno strumento con finalità diverse dalla donazione e con limiti propri.

Trust o vincolo di destinazione (art. 2645-ter c.c.). Strumenti più complessi, utilizzati nella pianificazione patrimoniale avanzata, che consentono di segregare il patrimonio senza trasferirne definitivamente la proprietà.


Domande frequenti

La donazione tra coniugi separati è possibile?

Sì. La separazione personale non preclude la donazione. I coniugi separati restano tali fino alla sentenza di divorzio e possono compiere donazioni reciproche. Sotto il profilo fiscale, si applicano le stesse franchigie e aliquote previste per i coniugi non separati.

Il coniuge donatario deve dichiarare l'immobile nel 730?

L'immobile ricevuto in donazione deve essere dichiarato nella dichiarazione dei redditi del donatario a partire dalla data dell'atto. Il reddito fondiario (rendita catastale rivalutata del 5%) va inserito nel quadro RB del modello Redditi PF o nel quadro B del modello 730.

Se dono la casa al coniuge, perdo il diritto di abitarci?

Con la donazione si trasferisce la proprietà. Il donante perde ogni diritto sull'immobile, salvo che nell'atto non sia stata prevista una riserva di usufrutto (art. 796 c.c.), che consente al donante di continuare a utilizzare l'immobile vita natural durante. La riserva di usufrutto è molto frequente nelle donazioni tra familiari e ha un costo fiscale ridotto (l'imposta si calcola sulla nuda proprietà, di valore inferiore alla piena proprietà).

La donazione di un immobile in comunione richiede il consenso dell'altro coniuge?

Se l'immobile è in comunione legale dei beni, ciascun coniuge è proprietario del 50%. Per donare l'intero immobile occorre il consenso di entrambi. Se un coniuge vuole donare al terzo solo la propria quota del 50%, è sufficiente il suo consenso. La donazione della propria quota al coniuge comproprietario non richiede il consenso di quest'ultimo per la parte che gli appartiene già.


Stai valutando una donazione immobiliare? È possibile richiedere un preventivo notarile per confrontare i costi nella propria zona.


Le informazioni contenute in questo articolo hanno carattere informativo e non costituiscono parere legale. Per valutazioni specifiche relative alla propria situazione è opportuno rivolgersi a un notaio.

Calcola i tuoi costi notarili

Stima gratuita e dettagliata in pochi secondi

Vai al calcolatore